Con le due decisioni in commento il Tribunale di Palermo affronta la questione dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha aggiunto all’art. 4 del D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142, il comma 1-bis, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo, rilasciato fino a quando non è esaurito il procedimento, amministrativo e giurisdizionale, di riconoscimento della protezione internazionale, «non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
In entrambi i casi, condividendo l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che «deve ritenersi che l’inciso “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica” piuttosto che introdurre un divieto di iscrizione, abbia abrogato il previgente sistema “semplificato” di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo soggiornanti stabilmente presso centri di accoglienza, previsto dalla L. 46/17 fondato sulla mera comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza, così come disposto dall’abrogato art. 5 bis D.lvo 142/15 […]. Abrogata la norma e anche la stessa possibilità, per i richiedenti, di ottenere l’iscrizione sulla base del solo permesso di soggiorno provvisorio, ex art. 4 comma I, e della permanenza presso il centro di accoglienza in forza della sola dichiarazione del responsabile, l’intero sistema è regolamentato dalle norme generali previste anche per i cittadini italiani».
In questo modo, le due pronunce sposano un’interpretazione del nuovo dettato normativo conforme ai principi costituzionali (artt. 2, 3, 20 e 26 Cost.) e sovranazionali (art. 12 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con l. 881/1977; art. 2 Protocollo allegato alla CEDU; art. 14 CEDU; art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), aderendo all’interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di merito (per una rassegna dei precedenti in materia v. https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/iscrizione-anagrafica-decreto-sicurezza-giurisprudenza/).
Oltre che per il principio di diritto affermato, le due pronunce si segnalano anche per la soluzione adottata in merito a due questioni procedurali.
Nella prima decisione, il Tribunale di Palermo ha affermato la propria competenza territoriale, derogando ai criteri di riparto ordinari, in considerazione delle ragioni di connessione oggettiva tra il diritto all’iscrizione anagrafica e la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale alla luce di quanto previsto dall’art. 3, c. 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, anche i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le materie di loro specifica competenza.
Con la seconda decisione, invece, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che nella questione dell’iscrizione anagrafica «sussiste la legittimazione del Sindaco a resistere in quanto unico titolare della funzione pubblica individuata dalla normativa suindicata», in quanto l’organo comunale risponde in proprio anche per gli atti emessi come ufficiale di governo nell’esercizio di poteri statali, escludendo nel caso un rapporto di gerarchia in senso stretto nei confronti del Ministero dell’Interno.
(a cura di Africa Dalla Scaletta e Daila Costa)
Scarica le sentenze: