La decisione si segnala perché riconosce lo status di rifugiato a un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, in considerazione del timor persecutionis dovuto al concreto ed attuale pericolo di concorrere alla commissione di crimini di guerra e alle sanzioni penali a cui sarebbe esposto a causa della sua renitenza alla leva militare, qualificate dal Tribunale atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7, lett. e), D.Lgs. 251/2007.

SCARICA IL DECRETO