Il caso ha riguardato una coppia di genitori che, già autorizzata a soggiornare in Italia dal Tribunale per i Minorenni ex art. 31 del D.Lgs 286/98, si è vista rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno per “assistenza minori”; perché non in possesso di un passaporto in corso di validità. Accogliendo le argomentazioni difensive elaborate dalla CLEDU, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che la mancata esibizione del passaporto non può costituire una preclusione al rilascio di permesso di soggiorno stante il carattere assolutamente derogatorio dell’art. 31 del D.Lgs 286/98 «che espressamente prevede la concessione della autorizzazione alla permanenza per un periodo di tempo determinato, “anche in deroga alle altre disposizioni del presente Testo Unico”, e ciò in quanto il legislatore, in linea con i principi di tutela dell’interesse superiore del minore, ha ritenuto prevalente il predetto interesse sugli altri eventuali interessi di carattere interno e di ordine pubblico»

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