L’ordinanza cassa con rinvio una decisione del Giudice di Pace di Palermo, limitatosi ad affermare che l’esistenza di un nucleo familiare non può far ritenere legittima la permanenza in Italia di uno straniero, e fornisce una lettura ampia dell’art.  13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286/1998, ritenendo necessario valutare la legittimità di un decreto di espulsione tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine anche se non in regola con la normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio italiano (in senso conforme ORD. 5360/2019 del 30.01/22.02.2019; ORD. 5362/2019 del 30.01/22.02.2019; ORD. 5363/2019 del 30.01/22.02.2019)

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